| morgan's profilestatuto consulta giovani...PhotosBlogLists | Help |
|
March 27 statutoArt. 1 – Fini
La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio Comunale. Ad esso presenta giudizi e proposte sulle deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili. Si propone come punto di riferimento di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero. Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali. Promuove dibattiti, incontri e manifestazioni.
Art. 2 – Organi
Sonsono organi della Consulta Giovanile Comunale: · l’ Assemblea ovvero tutti gli iscritti al movimento · l’ Ufficio di Presidenza, composto da 1 Presidente, 1 Vicepresidente e 8 membri tutti eletti dall’ Assemblea · eventuali Commissioni di lavoro.
Art. 3 - L'Assemblea
Possono far parte dell’ Assemblea le persone residenti in Montepaone e zone limitrofe (frazioni di altri Comuni, la cui vita sociale però si svolge sul territorio di Montepaone ) di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Spetta all’ Assemblea : · Eleggere il Presidente, il Vicepresidente, i membri dell’ Ufficio di Presidenza · Deliberare in merito a proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all’ approvazione del Consiglio Comunale · Deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto da parte del Consiglio Comunale · Deliberare in merito alle proposte presentate all’ Assemblea dall’ Ufficio di Presidenza o da componenti l’ Assemblea stessa.
Art. 4 - L'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza dura in carica due anni.
Art. 5 - Il Presidente dell'Assemblea
Il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora per due votazioni non si raggiunga tale maggioranza, la terza terrà conto della maggioranza assoluta dei presenti all’ assemblea. Dura in carica due anni, alla scadenza dell'incarico può essere rieletto. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vicepresidente.
Art. 6 – Le Commissioni di Lavoro
Le commissioni sono costituite dai componenti della Consulta stessa tenendo conto delle capacità, degli interessi personali e delle attitudini.
Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea
La Consulta Giovanile Comunale è convocata dal Presidente: di propria iniziativa; su richiesta di tre membri dell'ufficio di Presidenza; su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea.
L’ Assessorato alle politiche giovanili o il Sindaco possono convocare la Consulta Giovanile Comunale o l'Ufficio di Presidenza ogniqualvolta lo ritengano opportuno. In ogni caso la Consulta Giovanile deve riferire sui propri lavori all’ Assessorato stesso o al Sindaco almeno una volta all'anno.
Art. 8 - Modifiche dello Statuto
L’ Assemblea o il Consiglio Comunale possono chiedere la modifica di articoli o comma dello Statuto. Ogni modifica dovrà essere sottoposta al vaglio dell’ Assemblea che la accetterà con la maggioranza di 2/3 i componenti. Le modifiche saranno ratificate dal Consiglio Comunale.
Art. 9 - Regolamento interno
La Consulta Giovanile Comunale può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi di esso
Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che avviene a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida con qualsiasi numero. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno 4 componenti l'Ufficio stesso. Le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto del Presidente non è determinante né vincolante in caso di parità. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
Art. 11 - Sede
La sede della Consulta Giovanile è il Municipio. L’ Associazione può dotarsi di sede esterna in locali appartenenti al Comune o in altri locali per cui l’ Assemblea deciderà di farsi carico.
Art. 12 – Mezzi
La Consulta Giovanile Comunale si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, di mezzi propri o di proprietà comunale.
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DI MONTEPAONE
Art. 1
La Consulta è aperta a tutti i giovani che si riconoscono nelle finalità espresse dallo Statuto.
Art. 2
La Consulta si riunisce periodicamente almeno ogni due mesi. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno 8 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con 24 ore di preavviso.
Art. 3
Possono partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, i Consiglieri Comunali .
Art. 4
All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data qualora richiesto lettura del verbale della seduta precedente. Al termine di ogni riunione la Consulta può concordare la data e l'ordine del giorno della seduta successiva.
Art. 5
Le proposte di modifica dello statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Quindi seguiranno l’ iter stabilito dallo Statuto all’ art. 7.
Art. 6
L’ Assemblea può sfiduciare il Presidente o i componenti dell’ Ufficio di Presidenza per motivi quali sfiducia, frequenti assenza non giustificate, mancanza di impegno. La sfiducia sarà deliberata dall’ Assemblea con maggioranza dei 2/3 i componenti.
Art. 7
L’ Assemblea ha potere decisionale sulle proposte dell’ Ufficio di Presidenza con maggioranza assoluta i partecipanti. A sua volte i componenti l’ Assemblea sono pregati di formulare proposte che l’ ufficio di Presidenza avrà il compito di studiare circa la fattibilità e in seguito approvate a maggioranza assoluta.
Art. 8
Come da art. 11 dello Statuto la consulta può stabilire di reperire una sede esterna il cui mantenimento è a carico dell’ Assemblea nei termini stabiliti di comune accordo.
Comments (6)
TrackbacksThe trackback URL for this entry is: http://statuto.spaces.live.com/blog/cns!462579762051031D!114.trak Weblogs that reference this entry
|
|
|